Nel mondo dei pagamenti bancari, spesso ci si imbatte nella necessità di effettuare un bonifico da un conto corrente, anche quando a ordinare il trasferimento dei fondi sia una persona diversa dall’intestatario del conto destinatario. Questa situazione non è solo comune, ma a volte anche necessaria per motivi personali, familiari o professionali. Tuttavia, il rapporto tra ordinante, beneficiario e intestatario di conto può generare dubbi pratici, soprattutto in relazione ai risvolti fiscali, legali e bancari.
Differenza tra ordinante e intestatario del conto
Con il termine ordinante si indica il soggetto che dispone il bonifico, ovvero colui che impartisce alla propria banca l’ordine di trasferire una determinata somma di denaro verso un altro conto corrente. Invece, l’intestatario del conto beneficiario è il soggetto a cui il denaro viene effettivamente accreditato.
È fondamentale chiarire che l’ordinante del bonifico può essere diverso dall’intestatario del conto beneficiario. Questa casistica, infatti, è perfettamente accettata e largamente utilizzata, sia nelle operazioni tra privati, sia nei rapporti familiari (ad esempio, un genitore che invia denaro al figlio), sia nei contesti professionali (come nel caso del pagamento di fatture o della corresponsione di compensi a terzi).
Le banche non richiedono che ordinante e beneficiario coincidano, anzi, nella modulistica online o cartacea per l’effettuazione dei bonifici, è sempre possibile inserire nominativi differenti fra chi dispone e chi riceve il trasferimento.
Bonifici e adempimenti fiscali: chi deve rispettarli
La diversità tra ordinante e beneficiario trova particolare rilevanza in ambito fiscale, soprattutto laddove si tratti di bonifici “parlanti”, ossia quelli necessari per ottenere detrazioni fiscali, come nei casi di ristrutturazione edilizia, ecobonus, o pagamenti collegati ad agevolazioni specifiche.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione può essere richiesta dal beneficiario anche se il bonifico è stato disposto da un altro soggetto, purché siano rispettate alcune condizioni imprescindibili: principalmente, che nella causale del bonifico figurino tutte le informazioni richieste dalla normativa (estremi dell’agevolazione, riferimento della fattura, dati del beneficiario, ecc.) e che il beneficiario abbia il diritto soggettivo all’agevolazione. Quanto sopra è stato ribadito in diverse circolari e risposte a quesiti, confermando che l’ordinante può essere diverso dall’intestatario della detrazione, senza che ciò pregiudichi il diritto alla fruizione dell’incentivo stesso, purché nella documentazione sia sempre evidente il legame tra spesa, diritto soggettivo e beneficiario della detrazione.
- Per l’ottenimento di bonus fiscali è fondamentale che la fattura sia intestata al soggetto avente diritto e che questi risulti come beneficiario del bonifico.
- L’ordinante del bonifico può essere diversa persona fisica, ad esempio un familiare convivente, il quale effettua il pagamento ma non beneficia dell’agevolazione se non risulta anch’egli titolare di un diritto reale sull’immobile.
- La banca, in questi casi, non effettua alcun controllo sulla coincidenza dei titolari, ma si limita a trasferire i fondi come da ordine impartito e secondo i dati inseriti.
Aspetti giuridici e responsabilità delle banche
Una questione delicata riguarda la responsabilità della banca qualora l’IBAN fornito dall’ordinante sia corretto ma il nominativo del beneficiario risulti errato o non corrispondente all’intestatario del conto. La tematica è stata oggetto di recente attenzione da parte della Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 17415 del 25 giugno 2024 ha chiarito alcuni punti fondamentali in materia di responsabilità bancaria.
Di norma, l’IBAN rappresenta l’identificativo unico per i bonifici bancari, e la banca esegue l’ordine trasferendo la somma sul conto associato a quell’IBAN, indipendentemente dalla corrispondenza tra nominativo indicato come beneficiario e intestatario reale del conto. Questo significa che, in caso di discordanza tra nominativo e IBAN, l’operazione è comunque considerata correttamente eseguita se l’IBAN è corretto.
Tuttavia, la recente giurisprudenza ha sottolineato che, laddove la banca sia consapevole di una palese non corrispondenza tra IBAN e titolare, essa ha il dovere di adottare precauzioni prima di procedere all’accredito. Tali precauzioni possono consistere nel contattare il titolare del conto, accreditare la somma con riserva o sospendere temporaneamente il trasferimento per accertamenti aggiuntivi. In mancanza di queste precauzioni, la banca può essere chiamata a rispondere dei danni nel caso di errore evidente o dolo.
- La banca non ha l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i nominativi, a meno che non vi siano indizi di irregolarità o contestazioni esplicite.
- La banca responsabile può intervenire solo in presenza di errori macroscopici o quando avverte chiari segnali di frode o anomalie sistemiche.
- Nel caso di errore materiale da parte dell’ordinante nell’indicare IBAN o beneficiario, il recupero delle somme può risultare complesso e non sempre garantito, rendendo fondamentale la massima attenzione nella compilazione dei dati.
Questioni pratiche e consigli operativi
Nella pratica quotidiana, l’effettuazione di un bonifico da parte di un ordinante diverso dall’intestatario del conto può essere necessaria in molte situazioni: donazioni tra familiari, pagamento di spese condominiali da parte di un terzo, saldatura di un debito per conto altrui. Affinché non sorgano problemi o ritardi nell’accredito, alcuni semplici accorgimenti si rivelano particolarmente utili:
- Compilare sempre correttamente l’IBAN, dato che rappresenta il principale elemento identificativo del destinatario.
- Verificare che il nominativo del beneficiario sia indicato con esattezza, specialmente qualora si tratti di transazioni delicate o indirizzate a enti pubblici/aziende.
- Per bonifici legati a detrazioni fiscali, assicurarsi che nella causale siano presenti tutte le informazioni richieste dalla normativa specifica (ad esempio, riferimenti normativi, estremi della fattura, codice fiscale del beneficiario, ecc.).
- Mantenere una copia delle ricevute di bonifico e della documentazione correlata, utile soprattutto in caso di contestazioni o richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Infine, vale la pena ricordare che l’IBAN è, secondo le disposizioni europee, il vero identificativo unico delle transazioni bancarie: pertanto anche in caso di omonimia, errori di digitazione nel nominativo o divergenze tra intestatari, il sistema di pagamento attribuirà comunque la somma al conto associato a quell’IBAN, senza ulteriori controlli automatici da parte della banca.
In conclusione, la diversità tra ordinante e intestatario del conto destinatario di bonifico non costituisce di per sé una violazione o un’anomalia, ma è essenziale prestare attenzione alla corretta compilazione dei dati e, dove necessario, alla documentazione a supporto dell’operazione, per evitare disguidi e tutelare sia i diritti del beneficiario che la posizione dell’ordinante.